Art. 9.
(Introduzione dell'articolo 600-octies del codice penale).

      1. Dopo l'articolo 600-septies del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 600-octies. - (Reati in materia di prostituzione). - È punito con la reclusione da quattro a dieci anni chiunque:

          1) induce alla prostituzione una persona al fine di trarne profitto;

          2) sfrutta la prostituzione altrui;

          3) determina o istiga una persona a prostituirsi o a continuare a prostituirsi mediante violenza, minaccia, inganno ovvero approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica ovvero abusando di una situazione di necessità, anche solo economica.

      Quando tre o più persone si associano, in Italia o all'estero, allo scopo di commettere uno o più delitti di cui al primo comma, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni. Chi partecipa all'associazione, ovvero in qualsiasi mezzo ne agevola o favorisce l'azione o gli scopi, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
      Nei confronti dell'imputato di uno dei delitti di cui al secondo comma che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a

 

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conseguenze ulteriori, anche aiutando l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi per la ricostruzione dei fatti o per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena è diminuita fino alla metà per i promotori, i fondatori e gli organizzatori dell'associazione per delinquere e fino ai due terzi per i partecipanti.
      Nei confronti del condannato per uno dei delitti di cui al presente articolo è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto».