1. Dopo l'articolo 600-septies del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 600-octies. - (Reati in materia di prostituzione). - È punito con la reclusione da quattro a dieci anni chiunque:
1) induce alla prostituzione una persona al fine di trarne profitto;
2) sfrutta la prostituzione altrui;
3) determina o istiga una persona a prostituirsi o a continuare a prostituirsi mediante violenza, minaccia, inganno ovvero approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica ovvero abusando di una situazione di necessità, anche solo economica.
Quando tre o più persone si associano, in Italia o all'estero, allo scopo di commettere uno o più delitti di cui al primo comma, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni. Chi partecipa all'associazione, ovvero in qualsiasi mezzo ne agevola o favorisce l'azione o gli scopi, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Nei confronti dell'imputato di uno dei delitti di cui al secondo comma che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a